La nozione di ‘impatto’ e la due diligence aziendale sui diritti umani
La nuova direttiva UE 2024/1760
La prevenzione e la gestione dell’impatto negativo sui diritti umani e sull’ambiente sono diventate a pieno titolo l’elemento cardine delle strategie sulla condotta di impresa responsabile. Alle imprese, in effetti, è richiesto oggigiorno di svolgere un ruolo proattivo nel ‘dare un volto umano’ al mercato globale,
e di impegnarsi a tal fine non solo al proprio interno, ma anche nei confronti delle proprie supply chain e dei contesti in cui operano.
La recente direttiva 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità va esattamente in questa direzione e ha reso per le imprese europee preoccuparsi degli impatti eventualmente collegati alle loro attività una parte integrante del loro ‘fare impresa’.
La direttiva introduce all’art. 5 l’obbligo per le imprese che operano nel mercato europeo di valutare i rischi di impatto negativo sui diritti umani che derivano o siano collegati alle proprie attività commerciali, nonché di adottare le misure necessarie per prevenire siffatto impatto negativo e, qualora non sia possibile prevenirlo, quelle utili a mitigarlo, impedirne nuovamente il ripetersi e, se del caso, porvi rimedio. Quest’obbligo, insomma, introduce nell’ordinamento giuridico europeo una due diligence aziendale sui diritti umani obbligatoria e applicabile trasversalmente a tutti i settori produttivi.
Finalità specifica della due diligence è, in effetti, quella di aiutare l’impresa ad evitare di causare o di contribuire a causare impatti negativi sulle persone, sull’ambiente e sulla società, e di prevenire gli impatti negativi che siano direttamente collegati alle sue attività, prodotti o servizi attraverso le sue relazioni commerciali. Se non è possibile evitare l’impatto negativo, il dovere di diligenza deve consentire alle imprese di mitigarlo, impedirne nuovamente il ripetersi e, nel caso, porvi rimedio. Costruita in questi termini la nozione di due diligence risulta fondata sul rischio e consiste in una procedura suddivisa in fasi tra loro
correlate che sono volte a: identificare e valutare gli impatti negativi, già esistenti o quelli potenziali; adottare misure operative sulla base dei risultati della valutazione di impatto; seguire l’efficacia delle misure adottate a tale fine; comunicare all’esterno come vengono affrontati gli impatti negativi in relazione alle attività dell’impresa, alle sue catene di fornitura e alle altre relazioni commerciali. Insomma, il dovere di diligenza costituisce una parte integrante del più ampio processo decisionale e di gestione dei rischi di un’impresa.
Peculiarità specifica è che i rischi in esame non riguardano le conseguenze economiche per l’impresa – che è quello che in genere interessa gli investitori, bensì le conseguenze – gli impatti negativi – per le persone, le comunità e l’ambiente.
Ne deriva, insomma, che è alle caratteristiche dell’impatto – da prevenire, da mitigare o da rimediare – che occorre guardare per determinare quali misure l’impresa deve adottare per agire secondo la diligenza dovuta dal caso concreto. Se, ad esempio, la probabilità e la gravità di un impatto negativo sono elevate, allora l’impresa dovrà operare con una diligenza, una cautela, maggiore. Allo stesso modo, le misure potranno cambiare a seconda che l’impatto o il rischio di impatto riguardino un determinato gruppo di diritti umani, piuttosto che un altro, oppure l’ambiente, o la corruzione.
Il rispetto degli obblighi di due diligence sui diritti umani fissati dalla direttiva da parte delle imprese pone diverse sfide per la compliance aziendale. Le imprese dovranno investire nello sviluppo di solidi sistemi di due diligence e di risk-assessment, che richiederanno risorse e competenze tali da garantire l’efficace mappatura delle catene di approvvigionamento, il significativo coinvolgimento delle parti interessate – il cui ruolo è essenziale nelle catene di approvvigionamento globali complesse – e più in generale il delicato compito di valutare eprendere decisioni su come proteggere i diritti fondamentali e gli obiettivi di interesse pubblico sottintesi dalle due normative.